Art. 10.
(Nuclei di valutazione
del funzionamento dell'istituto).

      1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, anche in raccordo con i servizi di valutazione di competenza regionale, con il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da docenti esperti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della presente legge e da non più di due membri esterni, secondo modalità definite con il regolamento di istituto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che ne prevede anche il compenso. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività.